modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa
04.11.2001
CNN
07.12.2000, Est.: Puri
Si forniscono qui di seguito
le indicazioni relativamente alle modalità di pagamento della tassa sui
contratti di borsa, ricordando comunque che per tale tributo il notaio non
riveste la figura di responsabile d’imposta e non è soggetto agli obblighi
previsti dall’art. 13 del R.D. 30.12.1923, n. 3278 per gli operatori di borsa.
Per il pagamento della tassa
sui contratti di borsa sono attualmente previsti i seguenti metodi:
1.
impiego di foglietti con due parti (per i contratti conclusi
direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra persone
ammesse al mercato ufficiale);
2.
impiego di foglietti madre e figlia (per i contratti a contanti ed a
termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a
contanti fra banchieri e privati, per i contratti conclusi con l’intervento di
persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale);
3.
impiego di fogli stampati su carta non filigranata, muniti
preventivamente dagli uffici del registro con marche (annullate col bollo a
calendario) o con punzone di importo corrispondente alla tassa dovuta.
Per tutti e
tre i metodi suddetti è peraltro previsto (art. 10-bis, comma 2, del D.L.
14.03. 1988, n. 70 convertito in legge 154/1988) che l’importo massimo della
tassa da corrispondere con l’impiego di valori bollati per un singolo contratto
non può superare l’importo di Lit. 800.000. La differenza d’imposta o –
comunque, in questi casi anche l’intera imposta – è riscossa mediante visto per
bollo dell’ufficio del registro (o laddove istituiti dall’ufficio delle
entrate).
E’ poi previsto uno speciale
modo virtuale di assolvimento della tassa sui contratti di borsa. La facoltà di
corrispondere in modo virtuale la tassa in questione – vale a dire senza
impiego dei foglietti bollati e filigranati e delle speciali marche a due
sezioni, ma piuttosto mediante versamenti diretti agli ex Uffici cassa del
registro (oggi mediante utilizzo del modello di pagamento: tasse, imposte,
sanzioni ed altre entrate – Mod. F23, cod. 456T) – è stata inizialmente riconosciuta
alle banche (art. 2-bis della legge n. 826/1960) e successivamente in forza di
vari provvedimenti agli agenti di cambio, agli enti pubblici economici, agli ex
commissionari di borsa, alle SIM ed alle società fiduciarie. Si tratta,
peraltro, di una modalità di adempimento che richiede un’apposita
autorizzazione attualmente delegata alle Direzioni Regionali Entrate
territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti (cfr.
Decreto Direttore Generale Dip. Entrate del 16.06.2000 (in G.U. 20.07.2000, n.
168).