modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa


04.11.2001

CNN 07.12.2000, Est.: Puri

 

Si forniscono qui di seguito le indicazioni relativamente alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa, ricordando comunque che per tale tributo il notaio non riveste la figura di responsabile d’imposta e non è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 13 del R.D. 30.12.1923, n. 3278 per gli operatori di borsa.

 

Per il pagamento della tassa sui contratti di borsa sono attualmente previsti i seguenti metodi:

1.      impiego di foglietti con due parti (per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto conclusi fra persone ammesse al mercato ufficiale);

2.      impiego di foglietti madre e figlia (per i contratti a contanti ed a termine tra persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, per i contratti a contanti fra banchieri e privati, per i contratti conclusi con l’intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale);

3.      impiego di fogli stampati su carta non filigranata, muniti preventivamente dagli uffici del registro con marche (annullate col bollo a calendario) o con punzone di importo corrispondente alla tassa dovuta.

 

Per tutti e tre i metodi suddetti è peraltro previsto (art. 10-bis, comma 2, del D.L. 14.03. 1988, n. 70 convertito in legge 154/1988) che l’importo massimo della tassa da corrispondere con l’impiego di valori bollati per un singolo contratto non può superare l’importo di Lit. 800.000. La differenza d’imposta o – comunque, in questi casi anche l’intera imposta – è riscossa mediante visto per bollo dell’ufficio del registro (o laddove istituiti dall’ufficio delle entrate).

 

E’ poi previsto uno speciale modo virtuale di assolvimento della tassa sui contratti di borsa. La facoltà di corrispondere in modo virtuale la tassa in questione – vale a dire senza impiego dei foglietti bollati e filigranati e delle speciali marche a due sezioni, ma piuttosto mediante versamenti diretti agli ex Uffici cassa del registro (oggi mediante utilizzo del modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate – Mod. F23, cod. 456T) – è stata inizialmente riconosciuta alle banche (art. 2-bis della legge n. 826/1960) e successivamente in forza di vari provvedimenti agli agenti di cambio, agli enti pubblici economici, agli ex commissionari di borsa, alle SIM ed alle società fiduciarie. Si tratta, peraltro, di una modalità di adempimento che richiede un’apposita autorizzazione attualmente delegata alle Direzioni Regionali Entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti (cfr. Decreto Direttore Generale Dip. Entrate del 16.06.2000 (in G.U. 20.07.2000, n. 168).